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Il concetto di “Difesa Legittima” (Articolo 52 del Codice Penale Italiano)

“Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.“

Per necessità di difendere si intende la reazione necessaria per tutelare un diritto minacciato.
In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia, della inevitabilità della reazione e dell’impossibilità di non reagire.
In pratica, il giudice tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, per esempio fuggire dalla minaccia stessa, e perché non lo ha fatto.

“L’offesa ingiusta” si verifica quando un’azione è contro l’ordinamento giuridico vigente.
Fatte queste precisazioni, facciamo un esempio pratico.
Siete stati aggrediti per strada per un qualsiasi motivo, avete reagito e avete provocato lesioni al vostro aggressore che, dopo essersi fatto medicare all’ospedale vi ha denunciato per lesioni personali.
A questo segue un processo e voi in fase di giudizio vi appellate all’articolo 52.
Affermate quindi di avere reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma avete agito per Difesa Legittima.

La prima cosa che farà il magistrato, sarà quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare lo scontro dandovi alla fuga.
Per esempio se veniste aggrediti in compagnia di moglie e figli, la fuga potrebbe non essere un’opzione, in quanto significherebbe abbandonare delle persone più deboli in balia dei malintenzionati.

Per quanto riguarda la proporzionalità della difesa, il giudizio va formulato non solo valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro, ma anche riguardo alla proporzione tra il male minacciato e male inflitto. La proporzionalità giuridica occorre quando l’aggredito provoca un male all’aggressore minore o “tollerabilmente” superiore a quello subito; quindi tornando al nostro esempio, non è giuridicamente accettabile rompere il naso a chi si limitava, per esempio, a prenderci a spintoni… (come se uno spintone non potesse farci cadere e rompere la testa!)

Un’altro passaggio d’obbligo nell’iter processuale è quello della disamina dei referti medici.
Vengono valutati i danni fisici subiti dai contendenti e, a questo punto, se invocate la legittima difesa e non dimostrate di aver subito lesioni, vi troverete senz’altro in difficoltà.
E’ per questo motivo che alcune volte, certi picchiatori smaliziati dopo le risse, se si aspettano di essere rintracciati e denunciati, si procurano graffi e piccole ferite, magari dando qualche leggera testata sul cemento grezzo.
Subito dopo vanno al pronto soccorso, denunciano di essere stati aggrediti e si fanno refertare. Il medico di turno, dal canto suo, pure in presenza di ferite lievissime, si scaricherà da qualsiasi responsabilità certificando ferite guaribili in otto giorni, rendendo possibile da parte dell’interessato, la querela per lesioni personali.
Con questo referto in mano, tenteranno di rivoltare la frittata, cercando di passare dalla parte delle vittime.

Al di la dello specifico esempio, va aggiunto che:

  • Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo con chi minaccia volutamente la nostra vita o del prossimo.
  • Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la fuga sarebbe peggio del danno per noi o per chi ci sta attorno.
  • Si può reagire con oggetti contundenti o armi solo con chi ci attacca con armi simili.

Inoltre si può aggiungere che si finisce in Tribunale nei seguenti casi:

  • Se le ferite da noi cagionate all’aggressore vengono giudicate guaribili dall’ospedale che presta soccorso in più di sette giorni (in pratica non esiste medico di pronto soccorso che non produca un simile certificato anche in assenza di lesioni evidenti!)
  • Se siamo denunciati, ovviamente.

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